Mirco Conti
Con il decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state definite le modalità e i criteri di fruizione del nuovo credito di imposta Transizione 5.0.
Si tratta di un’agevolazione istituita dall’articolo 38 del decreto legge “Pnrr”, n. 19/2024 diretta a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica.
Il bonus spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici. L’accesso al credito d’imposta non è automatico, ma è subordinato a specifici adempimenti, anche al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi sul fronte del risparmio energetico.
Beneficiari
Possono accedere tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale. Sono pertanto interessate anche le imprese agricole. I richiedenti non devono essere considerati “in difficoltà” ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, devono essere in regola coi versamenti contributivi (Durc regolare) e rispettare le normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Progetti ammissibili
Sono ammissibili le spese per progetti di investimento avviati dal primo gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che comportino una riduzione dei consumi energetici aziendali complessivi, di almeno il 3% (o una riduzione per singoli processi produttivi di almeno il 5%).
Sono ammissibili gli investimenti per:
- l’acquisto di beni strumentali nuovi con le caratteristiche della misura Industria 4.0 a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici dell’impresa di almeno il 3% o in alternativa una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dagli investimenti di almeno il 5%;
- l’acquisto di software, sistemi, piattaforme o applicazioni che garantiscano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici o che introducano meccanismi di efficienza energetica;
- l’acquisto di beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (destinata all’autoconsumo aziendale – la producibilità massima non deve superare il 105% del fabbisogno energetico aziendale) compresi i sistemi di accumulo. Sono esclusi sistemi a biomasse. Gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica tramite Pod esistenti. Gli impianti fotovoltaici sono ammessi se prodotti negli stati membri dell’Unione europea e con una efficienza pari almeno al 21,5%;
- la formazione del personale finalizzata all’acquisizione delle competenze utili per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Progetti non ammissibili
Non sono ammissibili i progetti che prevedano macchine ed attrezzature che utilizzano combustibili fossili (gas, benzina, gasolio ecc.). La norma consente una eccezione a questo divieto per “veicoli agricoli e forestali per i quali l’utilizzo dei combustibili fossili è temporaneamente e tecnicamente inevitabile”. In questi casi l’incentivo potrà essere richiesto se si prevede la sostituzione di macchine con motori “Stage I” con motori “Stage V” aventi consumi ed emissioni particolarmente ridotti.
Misura del credito
L’agevolazione si concretizza in un credito di imposta crescente al crescere del risparmio energetico conseguito. Nella tabella in pagina sintetizziamo il livello di aiuto previsto per la generalità degli investimenti.
Per alcune tipologie d’investimento sono previsti limiti massimi di spesa per il calcolo del beneficio.
Sono previste maggiorazioni specifiche per le spese relative alle certificazioni/perizie necessarie.
Questo credito non è cumulabile con quello previsto da Industria 4.0. È però cumulabile con altre agevolazioni a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il valore dell’investimento. Nel caso in cui l’investimento goda di diverse agevolazioni si dovranno valutare attentamente le norme relative ad ognuna per identificare eventuali incompatibilità.
Adempimenti per accedere all’agevolazione
Per accedere a questo nuovo beneficio sono previsti diversi adempimenti che si concretizzano con pratiche telematiche sul portale del Gse:
a) il richiedente deve presentare una comunicazione preventiva rispetto al completamento dell’investimento, contente le informazioni necessarie per individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, le date di avvio e completamento, gli investimenti agevolabili ed il relativo ammontare e l’importo del credito di imposta potenzialmente spettante. A questa comunicazione dovrà essere allegata la certificazione tecnica che attesti la riduzione dei consumi energetici attesa a seguito degli investimenti;
b) il Gse, verificato il corretto caricamento della domanda, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’ammontare del credito di imposta “prenotato”;
c) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Gse di cui al punto precedente l’impresa richiedente dovrà presentare una comunicazione contenente le fatture ed i pagamenti che coprano, a titolo di acconto, almeno il 20% del valore del progetto;
d) il Gse, verificato il corretto caricamento di questa nuova comunicazione, entro 5 giorni comunica all’impresa la conferma della prenotazione del credito;
e) una volta completato l’investimento (ed in ogni caso entro il 28 febbraio 2026) l’impresa trasmette al Gse una “comunicazione di completamento”. La comunicazione conterrà tutti gli elementi pe controllare il rispetto del progetto, l’effettivo ammontare della spesa sostenuta ed il calcolo aggiornato del credito di imposta effettivamente maturato. Alla comunicazione di completamento dovranno essere allegate le certificazioni/perizie richieste;
f) entro 10 giorni dalla ricezione della “comunicazione di completamento” il Gse, dopo il controllo della documentazione, comunicherà all’impresa l’ammontare del credito di imposta utilizzabile in compensazione;
g) il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Utilizzabilità del bonus
Non trattandosi di contributo, ma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, è necessaria una verifica preventiva della capienza fiscale e contributiva delle aziende interessate. Inoltre, rispetto ai crediti d’imposta del recente passato, questo nuovo bonus viene reso disponibile, diversi mesi dopo il sostenimento della spesa, dovendo attendere l’istruttoria del Gse e la comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate. Infatti, il credito di imposta è utilizzabile in compensazione decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte di Gse all’Agenzia delle Entrate dell’elenco di cui al precedente punto g). Il termine ordinario di utilizzo del bonus tramite F24 è fissato entro il 31 dicembre 2025. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data sarà frazionato in 5 rate annuali di pari importo.
Certificazioni necessarie
Sono previste diverse certificazioni rilasciate da tecnici, aventi specifiche competenze:
- certificazione del risparmio energetico. Il risparmio energetico conseguito con l’investimento è certificato da due diverse perizie asseverate rilasciate da un tecnico specializzato;
- perizia ex ante che riporti la natura degli investimenti programmati ed il risparmio dei consumi energetici che si ritiene di conseguire. Questa perizia dovrà essere allegata alla “comunicazione preventiva”;
- perizia ex post riguardante l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati che attesti la situazione ante, il risparmio stimato, l’effettiva realizzazione degli investimenti programmati e il rispetto dei risultati attesi. Questa perizia dovrà essere allegata alla “comunicazione di completamento”;
- perizia tecnica asseverata riguardante le attrezzature per le quali sono richiesti i requisiti tecnici e di interconnessione previsti per gli investimenti Industria 4.0;
- certificazione contabile al termine degli investimenti. L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile dell’impresa devono risultare da una apposita “certificazione contabile” rilasciata da tecnici indipendenti iscritti in specifici albi professionali. Questa dovrà essere allegata alla “comunicazione di completamento”.
Vincoli
L’azienda che richiede questo credito si impegna, pena la decadenza totale dal beneficio:
- a fare entrare in servizio le macchine ed attrezzature entro un anno dalla data di completamento dell’investimento;
- a mantenere in esercizio nell’azienda le macchine ed attrezzature almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento;
- a mantenere il livello di riduzione dei consumi energetici almeno fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell’investimento.