Pac: le scelte nazionali

Ottobre 2014

Il consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 ha approvato un documento, da titolo “La nuova Pac: le scelte nazionali”, che contiene le decisioni italiane sull’attuazione nazionale della Pac 2014-2020.

L’Italia doveva prendere numerose e importanti decisioni per l’attuazione della nuova Pac, come l’agricoltore attivo, la soglia minima, la degressività, il capping, il valore dei titoli, gli aiuti accoppiati e tante altre.

Agricoltore attivo

Le decisioni che l’Italia doveva adottare erano tre: l’allargamento della lista nera; la soglia di non applicazione, i requisiti del’agricoltore attivo. La nuova Pac prevede l’esclusione dai pagamenti diretti di soggetti come: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Le decisioni italiane prevedono l’allargamento della “black list” ad altre tre categorie di soggetti: persone fisiche e giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria, finanziaria e commerciale (es. società immobiliari); società che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o riassicurazione; pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo.

L’esclusione dai pagamenti ai soggetti della blak list non si applicano ai soggetti che hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per un ammontare massimo di: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone. Vengono considerati “agricoltori attivi”, i soggetti che dimostrano uno dei seguenti requisiti: iscrizione all’Inps, come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali (Iap), coloni o mezzadri; possesso della partita iva attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva relativa all’anno precedente.

Il nuovo regolamento prevede un’articolazione dei pagamenti diretti in 7 tipologie, di cui 3 obbligatorie per gli Stati membri. L’Italia ha deciso di attivare 5 tipologie di pagamenti: pagamento di base: 58% del massimale nazionale; pagamento ecologico (greening): 30%; pagamento per i giovani agricoltori: 1%; pagamento accoppiato: 11%; pagamento per i piccoli agricoltori.
La decisione più rilevante è stata la percentuale del sostegno accoppiato, che è stata fissata all’11%, anziché al livello massimo del 15%. Alla luce di queste decisioni, il pagamento di base è fissato al 58% del massimale nazionale; ricordiamo che il pagamento di base poteva essere fissato all’interno di una forbice tra il 18% e il 69% del massimale.

Greening

In riferimento all’applicazione del greening  le aziende fino a 10 ha non hanno nessuno obbligo particolare se non quelli legati alla condizionalità. Le aziende da 10-30  hanno l’obbligo di coltivare almeno 2 colture, la principale per un massimo del 75% della superficie complessiva, mantenendo anche i vincoli della condizionalità e rotazione. Per quelle oltre i 30 ettari l’obbligo prevede di coltivare almeno 3 colture (la principale max 75% della superficie e la terza per una superficie di almeno il 5%), sempre nel rispetto della condizionalità e rotazione. Infine per le aziende con oltre 15 ha c’è l’obbligo di avere almeno un 5% di aree ecologiche (7% a fine programmazione), che potranno essere tutte le aree disattivate, quelle già impegnate da boschetti, elementi naturali,..ecc. Tale impegno potrà essere assolto anche coltivando colture azotofissatrici, in quanto parte di tali superfici (attualmente il 30%, ma c’è una richiesta per elevarlo al 70%) entrerà a far parte del conteggio.

Regionalizzazione e convergenza

Le decisioni italiane in merito al calcolo dei nuovi titoli hanno confermato l’accordo tra Regioni e Ministero, già delineato nei mesi di aprile-maggio 2014, che prevede: la regionalizzazione applicata a livello nazionale, con una regione unica nazionale; la convergenza basata sul cosiddetto “modello irlandese”;  il valore del pagamento greening calcolato come percentuale del valore di ciascun titolo del pagamento di base. Tenendo conto di una superficie ammissibile nazionale di circa 12 milioni di ettari, il pagamento medio di base si attesta a circa 180 euro/ha (questo importo corrisponde al valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale), a cui aggiungere il pagamento green-ing di circa 93 euro/ha. In sintesi, un agricoltore italiano percepisce un pagamento medio di 273 euro/ha, sommando il pagamento di base e il pagamento greening. A questo importo si somma il pagamento per i giovani agricoltori e il pagamento accoppiato, se l’agricoltore possiede i relativi requisiti.

Titoli sulla base dei pagamenti percepiti

I “nuovi titoli” verranno calcolati sulla base dei pagamenti percepiti dall’agricoltore nel 2014, anziché in base al valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014. Questa scelta presenta importanti implicazioni: i pagamenti percepiti sui titoli in affitto vengono conteggiati a favore dell’affittuario;  i pagamenti percepiti  tengono conto anche dei pagamenti dell’art. 68, anche se solo in alcuni casi.

Pagamenti accoppiati

Le decisioni italiane destinano al sostegno accoppiato un plafond del 11% del massimale nazionale, che è pari a un importo di 429 milioni di euro per il 2015. Negli anni successivi l’importo diminuisce leggermente per effetto della diminuzione del massimale nazionale. La maggior parte delle risorse sono destinate alla zootecnia (49,3%), distribuite tra i seguenti settori: vacche da latte, bufale, vacche nutrici, bovini macellati 12-24 mesi, ovicaprini. Il sostegno ai seminativi (34% delle risorse) interessa sette settori: riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro (centro-sud), soia (nord) proteaginose (centro), leguminose da granella (sud). La coltivazione di soia prevede un premio, concesso nelle regioni del nord Italia, con i seguenti limiti:  l’intera superficie per i primi cinque ettari; per la superficie eccedente, il 10% della superficie.

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