Proroghe e deroghe sugli Ecoschemi

bettini oliveto

Fulvio Orsini

La circolare Agea n° 26882 del 12 aprile 2023, che recepisce quanto indicato all’art. 11, comma 5, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, prevedeva la scadenza per la presenza delle domande di pagamento iniziali per quanto concerne il 1° pilastro (Domanda Unicaa) ed il 2° pilastro (PSR) al 15 maggio 2023.

Successivamente, viste le difficoltà riscontrate dai Centri di Assistenza Agricola (Caa) in sede di consulenza alle aziende, soprattutto per via della mancanza di una base normativa chiara e definita e di risposte a svariate richieste di chiarimenti, con la Circolare Agea n° 36677 del 16 maggio 2023 che ha recepito quanto previsto dal DM n. 248477 del 12 maggio 2023, sono state modificate, solo per la campagna 2023, i termini di presentazione della domanda unica e delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, sia per i trascinamenti della vecchia programmazione, sia per quanto concerne la nuova programmazione come sotto viene riportato:

• Presentazione domande iniziali DU e Psr: 15 giugno 2023;

• Presentazione tardiva della domanda di aiuto e pagamento iniziale: le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine del 15 giugno 2023 e, quindi, fino al 9 luglio 2023 che, essendo domenica, viene spostato al 10 luglio. In caso, di presentazione tardiva sarà applicata la penalizzazione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

• Domande di modifica in aumento oltre il termine di presentazione: sarà possibile dopo il termine di presentazione della domanda iniziale (15 giugno) presentare una domanda di modifica anche in aumento senza che venga applicata alcuna penalità, entro il 10 luglio 2023. In pratica, entro il 10 luglio sarà possibile “perfezionare” le domande iniziali, anche in aumento senza che venga applicata alcuna penalizzazione, ovvero inserendo nuove premialità sia a livello vegetale sia zootecnico prevedendo l’inserimento di nuove superfici, la cui conduzione in capo al beneficiario che presenta domanda resta comunque al 15 maggio 2023.

• Domande di Modifica in “calo” o a “pareggio” o ritiro della domanda iniziale: la modifica di una domanda iniziale in la cui variazione comporta un calo della premialità, o nessuna variazione di premialità, o l’eventuale ritiro potrà essere effettuato entro il 30 settembre 2023, o comunque entro la comunicazione da parte dell’organismo pagatore di controlli sulle stesse.

Occorre sottolineare che la depenalizzazione per le modifiche in aumento è frutto di un grande lavoro di trattativa e concertazione eseguito dai Cia sui tavoli ministeriali, in quanto inizialmente era prevista l’applicazione, come già avveniva nella vecchia programmazione di una percentuale di penalizzazione sull’aumento delle premialità e delle superfici, con i parametri percentuali previsti per la presentazione tardiva delle domande iniziali.

La stessa circolare Agea disciplina anche i termini per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2023, allineando la scadenza a quella delle Domanda Unica e delle Domande del Piano Regionale di Sviluppo Rurale (nuova programmazione e trascinamenti della vecchia programmazione) al 10 luglio 2023.

Va ricordato che in caso di trasferimento di terra e titoli all’aiuto fermo restando l’obbligo della detenzione delle superfici da parte dell’agricoltore beneficiario al 15 maggio 2023, gli atti di trasferimento possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2023, anche tardiva, quindi fino al 10 luglio 2023, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 luglio 2023. 

In sintesi, alla luce di quanto sopra citato, oltre il 10 luglio 2023, l’organismo pagatore considererà inammissibili le domande iniziali presentate tardivamente, le rettifiche delle domande iniziali in aumento, mentre le domande di trasferimento titoli verranno considerate valide per la campagna 2024.

Considerando che al fine di far raggiungere un’adeguata soddisfazione economica a tutti i produttori interessati a percepire i contributi previsti dal 1° e 2° pilastro, come già più volte ribadito è necessario erogare consulenze “sartoriali”, lo slittamento delle scadenze consentirà a tutti gli operatori di procedere in maniera più puntuale e precisa, proprio nell’ottica di soddisfare appieno le aziende nostre associate.

Deroghe sugli impegni previsti dagli Ecoschemi 2 e 3

Il Servizio Fitosanitario e difesa delle Produzioni ed il Settore Organizzazioni di Mercato, Qualità e Promozione Regionali, ognuno per la materia di propria competenza e con appositi atti hanno emanato due importanti deroghe agli Ecoschemi 2 “inerbimento per le colture arboree”  e  3. “Salvaguardia olivi di valore paesaggistico”.

Di seguito un focus relativamente alle deroghe.

Ecoschema 2 Inerbimento Colture Arboree

L’Ecoschema 2 “inerbimento per le colture arboree” previsto dalla nuova programmazione 2023/2027 della Pac, prevede un sostegno di 120 €/ha (che diventano 144 €/ha nelle Zvn e nelle zone Natura 2000) per il mantenimento dell’inerbimento spontaneo o seminato nell’interfilare delle colture arboree o sulla superficie esterna della proiezione verticale della chioma della pianta, con l’obbligo di non eseguire lavorazioni del terreno durante tutto l’anno, che vadano a compromettere l’integrità del cotico erboso.

La normativa dell’Ecoschema prevede altresì la possibilità attraverso puntuali disposizioni dei Servizi fitosanitari delle Regioni finalizzate al contenimento di fitopatie o parassiti di derogare agli impegni previsti.

Il Servizio Fitosanitario Regionale con la determina dirigenziale n° 3238 del 16/02/2023, stabilisce la necessità, per la campagna 2023, per quanto concerne la difesa fitosanitaria dello Stemphylium vesicarium agente della maculatura bruna delle pere, per le varietà: Abate fetel; Angelys; Conference; Decana del comizio; Falstaff; Kaiser; Passa crassana dell’eliminazione, attraverso lavorazioni dell’interfilare dei pereti, della vegetazione spontanea presente.

Questa determina è di rilevante importanza in quanto consente di applicare la deroga prevista dall’art 18 comma 2 in merito all’Ecoschema 2 inerbimento dell’interfila, ovvero permette la lavorazione nell’interfilare delle superfici coltivate a pero delle sole varietà sopra indicate

Al fine dell’applicazione della deroga occorrerà che il produttore all’interno del proprio piano colturale 2023, indichi puntualmente le varietà di pere coltivate ricadenti nell’elenco sopra citato.

Ecoschema 3 Salvaguardia degli ulivi ad alto valore paesaggistico

L’Ecoschema 3 – “Salvaguardia olivi di valore paesaggistico” previsto dalla nuova programmazione 2023/2027 della Pac, prevede un sostegno di 220 €/ha (che diventano 264 €/ha nelle Zvn e nelle zone Natura 2000), per il mantenimento e il recupero delle superfici olivetate di particolare valore paesaggistico e storico. Gli impegni principali per gli aderenti all’Ecoschema 3 sono quello di effettuare una potatura biennale delle chiome, il divieto di abbrucciamento dei residui della potatura sui terreni aziendali, ed il mantenendo dell’oliveto oggetto d’impegno nel suo status quo, ovvero nelle stesse condizioni di valore paesaggistico per almeno un anno successivo a quello di adesione all’Ecoschema. 

La normativa dell’Ecoschema indica inoltre le caratteristiche che devono avere le coltivazioni per essere considerati oliveti di particolare valore paesaggistico, identificandole in tutte le superfici olivate, coltivate con tecniche di allevamento a altre pratiche tradizionali che hanno una densità d’impianto calcolata a livello di appezzamento/particella che va da un minimo di 60 piante/ha ad un massimo di 300 piante/Ha. Prevede, inoltre, a fronte di motivate decisione regionali di includere negli oliveti di particolare valore anche quelle coltivazioni con densità d’impianto fino a 400 piante/ettaro.

L’Emilia Romagna con la Delibera n° 641 del 26 aprile 2023, ha derogato la densità di impianto per aderire all’Ecoschema 3 da 300 a  400 piante ettaro, per gli oliveti ricadenti nelle zone Dop della Romagna (Brisighella e Colline della Romagna), anche se questi non sono certificati

La delibera evidenzia, inoltre, che tali superfici coltivate a olivo, per poter usufruire della deroga e quindi accedere all’Ecoschema 3, oltre agli impegni previsti dall’articolo 19 del Dm n. 660087 del dicembre 2022, debbano avere un’anzianità di almeno cinque anni al momento della presentazione della domanda. Per l’anno 2023, quindi, non possono accedere alla deroga oliveti piantati dopo il 2018.

Al fine dell’applicazione della deroga, occorrerà quindi che l’olivicoltore dichiari in modo completo all’interno del proprio piano colturale 2023, tutti gli elementi della coltivazione, cioè, anno di impianto; sesto d’impianto; varietà coltivate; forma di allevamento; numero di piante/ha, indicando inoltre se l’oliveto è produttivo o in allevamento. 

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