Rotazione delle colture nei seminativi e nuova Pac: facciamo chiarezza

mais

Fulvio Orsini

La nuova Pac 2023-2027 prevede il permanere dei vincoli di condizionalità, con un rafforzamento che è la conseguenza della soppressione del pagamento greening, che di fatto è stato abolito come pagamento, ma i suoi impegni sono inglobati nella nuova condizionalità. Una delle novità di questa condizionalità rafforzata è la Bcaa7 che prevede l’obbligo di rotazione delle colture nei seminativi.

L’impegno consiste quindi in una rotazione, ovvero in un cambio di coltura/genere botanico almeno una volta all’anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Questo cambio di coltura interessa anche eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo. A seguito del lavoro svolto da Cia e dai chiarimenti ottenuti a livello ministeriale è stato chiarito che:

  • la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro o sorgo-sorgo, ecc.) non rispetta la condizionalità;
  • la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro, è considerata, ai fini della presente Bcaa, come monosuccessione dello stesso cereale (sono tutti appartenenti al genere triticum);
  • la successione grano tenero – orzo oppure grano tenero – sorgo e viceversa, soddisfa i vincoli di condizionalità in quanto c’è un cambio di genere;
  • una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio) consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.

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