Michael Ieranò
Al fine di procedere al meglio con la vendemmia ed i relativi adempimenti riguardanti le dichiarazioni di vendemmia e produzione, si riportano alcune indicazioni operative utili ai lettori:
Documenti di trasporto per le uve – Necessaria la compilazione di un documento che scorti il prodotto, secondo i casi specifici che si riportano. Ovvero, se la distanza tra il vigneto (o altro impianto del produttore) e il luogo di destinazione è superiore a 70 km o si cambi la zona viticola, è bene compilare un documento Mvv (anche in formato cartaceo, valido però solo sul territorio nazionale). Per gli spostamenti sotto questo limite di percorrenza, è sufficiente il Ddt con l’indicazione delle informazioni obbligatorie sul prodotto trasferito.
Sottoprodotti – I viticoltori e produttori che abbiano proceduto alla trasformazione delle uve, con l’ottenimento dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) hanno l’obbligo di ritiro sotto controllo (consegna a una distilleria riconosciuta) o uso alternativo.
Per l’invio in distilleria, sarà possibile utilizzare un documento prestampato/prenumerato (es. AB o XAB), un Mvv – E (documento elettronico) o un Mvv (cartaceo) compilato in tutti i campi obbligatori e senza convalida. Una copia del documento per l’uscita delle fecce, con obbligo di denaturazione secondo le modalità del Decreto Dipartimentale 746/2020, andrà recapitato tramite Pec all’Ufficio Repressione Frodi.
Dalla scorsa campagna viticola, la comunicazione di uso alternativo dei sottoprodotti (uso agronomico, compostaggio, uso energetico), è solamente telematica.
Pertanto, non più valida la comunicazione tramite fax o Pec, dovrà essere trasmessa attraverso le funzionalità del portale ministeriale Sian o tramite web service per chi ha la gestione del registro dematerializzato secondo questa modalità.
Dichiarazioni di vendemmia e produzione – A decorrere dalla campagna 2022/2023, per la dichiarazione di vendemmia il termine del 15 novembre è posticipato al 30 novembre di ciascun anno. La dichiarazione di produzione resta invece in scadenza al 15 dicembre.
Vini generici con indicazione della varietà – Per la rivendicazione di vino generico (bianco, rosso o rosato), si ricorda la possibilità di indicare il vitigno soltanto se questo appartiene a uno dei sette vitigni internazionali. Ovvero: Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah. Dal punto di vista della tracciabilità, in relazione alle comunicazioni agli Organismi di Controllo ed alla registrazione delle movimentazioni, questi prodotti si comportano come fossero vini Igt. Necessario dunque, comunicare le elaborazioni, gli imbottigliamenti, le eventuali riclassifiche o declassamenti.
Vini generici con annata – La rivendicazione dell’anno di produzione delle uve, sui vini generici, è vincolato alla stipula di un contratto con un Organismo di Controllo che ne certifichi l’effettiva annata. L›eccezione riguarda vini generici derivanti da declassamento di Igt (sempre considerati come “certificati”) o Docg/Doc in possesso di certificato di idoneità.
Vini con indicazione varietà – Sempre in riferimento alle informazioni facoltative o a supporto di quanto prodotto, l’indicazione in etichetta delle varietà di uve raccolte e vinificate va inserito sia nella dichiarazione di vendemmia, sia sui registri di cantina. Si ricorda che le varietà possono figurare sull’etichetta a condizione che non siano utilizzati nomi dialettali o locali, non rimandino alla denominazione di una Doc (tranne nei casi di deroga indicati nell’all. 2 del Decreto Ministeriale 13/08/2012).
Qualora sia nominato solo un vitigno questo sia presente almeno l’85% e nel caso di due o più vitigni, questi formino il 100% della partita. Le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale (anche in base alla tracciabilità delle stesse) e in caratteri delle stesse dimensioni.
Indicazioni obbligatorie: valori nutrizionali ed ingredienti – Dalla campagna vendemmiale 2024/2025 le informazioni su valori nutrizionali ed ingredienti dovranno essere inserite su tutti i vini, anche se commercializzati o movimentati allo stato sfuso. Anche sui Ddt di trasporto o tramite schede di dettaglio da allegare ai documenti di trasporto stesso (come nel caso di Mvv-E).
Si ricorda che valori nutrizionali e ingredienti sono informazioni obbligatorie, così come le informazioni sullo smaltimento ambientale degli imballaggi, già in vigore dal 1 gennaio 2023.
Indicazioni facoltative – Le indicazioni facoltative consentono di riportare informazioni aggiuntive sul prodotto, anche a scopo di maggior pregio dal punto di vista commerciale, purché siano veritiere e dimostrabili; nonché sia evitato ogni possibile rischio di trarre in inganno il consumatore.
Tra le indicazioni facoltative più utilizzate, quella che riguarda la “raccolta a mano” delle uve, che deve essere presente sui registri di cantina per assolvere l’obbligo di tracciabilità di quanto dichiarato, dalle fasi di vinificazione fino al prodotto finito.