Il vino biologico ora è disciplinato da un Decreto ministeriale

In linea con i consumi dei prodotti biologici, anche la domanda di vino ‘organico’ aumenta. Le superfici crescono, quindi, grazie anche agli aiuti previsti per il settore, e in Emilia Romagna si registrano già più di 3.000 ettari investiti a questa coltura

Nell’ultimo anno i ’ biovigneti’ hanno superato i 100 mila ettari di superficie a livello nazionale e le vendite nella Grande distribuzione hanno segnato un aumento superiore al 40%.Per accompagnare lo sviluppo del settore, accanto al Regolamento comunitario 848/2018, arriva al traguardo il Decreto ministeriale che disciplina il vino biologico: le nuove regole, pubblicate il 27 giugno in Gazzetta Ufficiale, recepiscono il Testo unico del vino.
Il vino biologico è quindi un prodotto le cui vendite in questi ultimi anni sono incrementate in modo rilevante, così come sono aumentate anche le superfici vitate condotte con tecniche a basso impatto ambientale.

Il vino biologico è soggetto alle norme pertinenti in materia di alimenti biologici trasformati, ciononostante, dal momento che costituisce una categoria specifica e importante di prodotti bio, si è reso indispensabile stabilire norme dettagliate di produzione aggiuntive specifiche per questa tipologia. Il vino quindi deve essere interamente prodotto a partire da materie prime biologiche, con la sola aggiunta di prodotti e sostanze non bio che devono però essere autorizzati. Ne consegue che l’uso di talune pratiche, processi e trattamenti enologici nel processo produttivo possono essere consentiti in presenza di condizioni ben definite.

Il Decreto ministeriale, infatti, concede a Regioni e Provincie autonome di determinare i criteri che giustificano il ricorso a deroghe, in caso di accertate condizioni meteorologiche eccezionali sull’utilizzo di anidride solforosa oltre il limiti previsti per i vini biologici. Questo però potrà avvenire sulla base di apposite linee guida che entro il mese di agosto 2018 dovranno essere emanate da parte del Mipaaf, in accordo con le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.

Per l’utilizzo di sostanze ad uso enologico non ottenute con metodo biologico, il vinificatore è autorizzato ad utilizzare formulati convenzionali nel caso in cui almeno due fornitori di prodotti bio non siano in grado di procurare, per diversi motivi, i principi attivi ‘naturali’ necessari. L’operatore ha tuttavia l’obbligo di conservare tutta la documentazione per un periodo di cinque anni, dalla quale risulta che in una determinata campagna viticola si è avvalso della deroga.

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