Acquisto gasolio, credito d’imposta del 20% per le imprese agricole

gasolio agricolo

Mirco Conti

Un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Lo ha introdotto un decreto legge del 21 marzo scorso rivolto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca.

Il provvedimento ha riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’Irap.

È altresì cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Inoltre, è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

Le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai Caf o professionisti abilitati all’apposizione dello stesso per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e Iva, il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Le disposizioni introdotte dal decreto, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

(Art. 18 del decreto legge n. 21/2022 pubblicato sulla G.U. di lunedì 21/03/2022 https://bit.ly/carburante-agricolo)

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