Una misura del Pnrr per incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili rurali

Lo scorso 25 marzo è stato firmato il Decreto Ministeriale Mipaaf “Parco Agrisolare”, che nell’ambito della misura Pnrr promuove l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nel settore agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Detto Decreto è solo il primo passaggio, a cui dovrà fare seguito l’approvazione della Commissione europea, quindi l’emanazione dei Provvedimenti attuativi e l’uscita del Bando (al momento non sia hanno elementi che possano identificare le tempistiche; probabilmente non prima di giugno).

Dotazione finanziaria

1,5 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2026, di cui 1,2 milioni di euro destinata ad investimenti nelle aziende agricole con attività connesse alla produzione agricola primaria. Di queste risorse il 60% è destinato a progetti da realizzarsi nelle regioni del nord. Le quote sopra indicate potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura. Il decreto al momento non specifiche se ci sarà uno stanziamento annuo di risorse

Beneficiari

a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice Ateco di cui all’Avviso da emanarsi;
c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità Iva (dall’attuale formulazione sembrerebbe possano rientrare le aziende con volume di affari annuo inferiore a € 7.000, ammesso che tengano la contabilità).
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola.

Entità del contributo

Per gli interventi realizzati dalle aziende agricole il contributo in conto capitale è pari al 40% delle spese ammissibili. L’aiuto è maggiorato di 20 punti percentuali per:

i giovani agricoltori (41 anni non compiuti) e gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;

gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita.

gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Interventi ammessi a contributo

Installazione pannelli fotovoltaici di potenza da 6 a 500 kWp, relativamente a:
▪ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto
▪ sistemi di accumulo
▪ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi
▪ costi di connessione alla rete
Unitamente, possono essere eseguiti (non è obbligatorio) uno o più dei seguenti interventi:
▪ rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti
▪ realizzazione dell’isolamento termico dei tetti
▪ realizzazione di un sistema di aerazione (intercapedine d’aria) connesso alla sostituzione del tetto

L’IVA è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato (es.falde differenti).
È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario

Le autorizzazioni eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.

Massimali per le spese ammissibili

per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • fino a 1.500 €/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici
  • fino a ulteriori 1.000 €/kWh per sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.
  • fino a ulteriori 1.000 € a colonnina di ricarica elettrica installata, atte ad alimentare la mobilità sostenibile e le macchine agricole
  • fino a 700 €/kWp per la rimozione e smaltimento dell’amianto, la ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari, la realizzazione/miglioramento dell’isolamento termico, la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili – nei limiti massimi indicati – le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, l’elaborazione e la presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000 €; nel limite massimo di 1 milione per singolo Soggetto beneficiario.

Termini per la realizzazione degli interventi

Realizzazione, collaudo e rendicontazione devono avvenire entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari; salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione.
Potranno essere apportate variazioni progettuali, a condizione che non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva e in ogni caso non superino l’importo del contributo concesso.
Deve comunque essere garantita realizzazione, collaudo e rendicontazione entro il 30 giugno 2026.

Modalità di fruizione ed erogazione del contributo

  • In un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, entro 90 gg dall’acquisizione della documentazione comprovante la realizzazione dei lavori.
  • in due tranche, con anticipazione fino ad un 30% da richiedere entro 30 gg dall’inizio dell’intervento, presentando la documentazione necessaria.

La richiesta di Saldo deve essere trasmessa entro 60 gg dalla data di conclusione dell’intervento.
Eventuali integrazioni alla documentazione devono essere presentate entro un termine massimo di 10 gg solari e consecutivi.
L’erogazione del finanziamento è subordinata:
a) all’approvazione, da parte delle competenti autorità in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;
b) alla verifica della regolarità contributiva e fiscale (Durc);
c) all’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
d) all’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

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