Benessere animale: cosa prevede la legislazione

Caterina Venturi

Norme molto rigide per allevare i suini

Il Decreto legislativo del 7 luglio 2011 stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, divisi per le varie categorie.
Ai suini deve essere assicurato un ambiente che corrisponde alle loro esigenze in termini di possibilità di movimento e di comportamento esplorativo. Vengono quindi stabiliti i requisiti minimi degli spazi  i quali devono avere metrature e pavimentazione definiti a seconda delle categorie e dimensioni degli animali (suinetti, lattoni, magroni, grassi). L’ambiente deve essere pulito, adeguatamente illuminato e non troppo rumoroso, gli animali devono sempre avere a disposizione l’acqua.
La normativa vuole inoltre che possano accedere tutti contemporaneamente alla mangiatoia e al cibo. Essendo animali sociali, devono inoltre essere messi nelle condizioni di vedere altri suini. I materiali di arricchimento sono fondamentali per permettere agli animali di comportarsi secondo il loro istinto, tra cui quello di grufolare, quindi è importante fornire loro dei materiali simili a quelli che potrebbero trovare nel terreno, esplorabili, masticabili, commestibili e manipolabili. Per rispondere alle richieste della normativa europea (Raccomandazione (Ue) 2016/336 della Commissione relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/Ce del Consiglio), si cerca di limitare il ricorso alla pratica del taglio della coda, intervenendo sui numerosi fattori ambientali che possono prevenire la morsicatura delle code. Quando gli animali si ammalano o si procurano delle lesioni, vengono spostati nell’infermeria. La normativa prevede inoltre condizioni speciali per le scrofe e le scrofette, che regolano la gestione del parto e della gravidanza.

Per i polli attenzione alla densità

Per la specie avicola, la normativa comunitaria si occupa in maniera specifica del benessere dei polli da carne e delle galline ovaiole. Il benessere del pollo da carne è regolato dalla Direttiva 2007/43/Ce, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Il loro benessere viene assicurato dalla corretta gestione di densità animale nei capannoni, requisiti di luce, lettiera, alimentazione e ventilazione. La direttiva 1999/74 stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole sia per quanto riguarda l’allevamento in gabbia, sia per l’allevamento alternativo a terra o in voliera e all’aperto. In particolare, per la prima tipologia di allevamento la direttiva stabilisce norme per un tipo di gabbia radicalmente diversa da quella convenzionale, definita “gabbia arricchita” o “gabbia modificata”, che ha le seguenti caratteristiche: maggiore spazio, presenza di nido, posatoio e lettiera.

Per i bovini le disposizioni Ue regolano esclusivamente l’allevamento dei vitelli fino ai sei mesi di vita

Per quanto riguarda la specie bovina, le norme comunitarie regolano esclusivamente l’allevamento dei vitelli fino ai sei mesi di vita. Non esistono normative specifiche da rispettare sull’animale adulto (oltre 6 mesi di vita), valgono perciò i criteri generali stabiliti dalla normativa orizzontale. Per questa specie esistono diverse tipologie di allevamento, ovvero da latte a stabulazione libera o fissa, da riproduzione e da ingrasso, e l’approccio deve essere specifico e diversificato per poter effettuare valutazioni corrette.
A tale scopo sono stati realizzati diversi manuali di valutazione del benessere nei bovini, che solitamente prevedono requisiti minimi obbligatori previsti per legge (prerequisiti) e requisiti aggiuntivi, più restrittivi o non previsti dalla stessa.

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