Le nuove regole della Pac: consigli pratici per gli agricoltori

Dicembre 2014

Enrico Bergami

DALLA REDAZIONE – Con il 2014 va in soffitta la vecchia Pac partita nel 2005 con la famosa riforma Fischler e rivista nel 2009 con l’altrettanto famosa health check.

Cosa succede dal 2015? Ormai tutti gli agricoltori sono a conoscenza dei meccanismi e delle caratteristiche della nuova Pac che verrà “inaugurata” a partire dal 2015. Le innumerevoli iniziative di divulgazione svolte hanno permesso agli agricoltori di farsi un quadro abbastanza chiaro delle regole e dei meccanismi che sottendono gli aiuti diretti della nuova Politica agricola.  Le ripercorriamo sinteticamente e per gli aspetti principali.

Con il 31 dicembre 2014, tutti i titoli storici in possesso degli agricoltori, che finora hanno fatto annualmente la domanda unica Pac (agricoltori storici), vengono azzerati.
Dal prossimo anno, e precisamente entro il 15 maggio 2105, gli aventi diritto ai nuovi pagamenti diretti devono presentare una domanda di pagamento/assegnazione nuovi titoli.
I principali e più diffusi requisiti da possedere per presentare tale domanda sono:

  • essere agricoltore attivo (vedi tabella 1);
  • aver presentato domanda Pac nell’anno 2013 o comunque  aver esercitato attività agricola in tale anno;
  • possedere dei terreni ammissibili sulla base dei quali verranno assegnati i nuovi titoli (1 ettaro = 1 titolo). Nei terreni ammissibili, oltre ai seminativi ed ai prati pascoli permanenti, sono stati ricompresi i vigneti, i frutteti e le colture arboree che prima erano escluse.

Anche i giovani agricoltori che si insediano nel 2015 ed anche i soggetti che hanno presentato accesso alla riserva nel 2014 potranno presentare domanda.
Per il calcolo e l’assegnazione dei nuovi titoli, sui quali si fonda il “pagamento base”, l’Italia ha scelto il metodo cosiddetto Irlandese o della “convergenza parziale” ed ha definito una regione unica per tutto il territorio dello Stato.

Il metodo così applicato porta alla determinazione di valori iniziali dei titoli diversi da azienda ad azienda che tendono a convergere nel 2019 verso un valore unitario medio nazionale (circa 180 euro) senza comunque uniformarsi. Specificatamente: i titoli che nel 2015 hanno un valore superiore al valore unitario nazionale avranno un calo di valore fino al 2019 (potranno comunque diminuire al massimo del 30%), mentre i titoli che hanno un valore inferiore, di norma, aumenteranno. Al 2019 nessun titolo dovrà comunque essere inferire al 60% del valore unitario medio nazionale (circa 108 euro).
Per quanto riguarda i produttori storici che hanno presentato la domanda nel 2014, l’importo del pagamento di tale domanda viene tenuto in considerazione nel calcolo del valore dei titoli assegnati nel 2015 e pertanto partiranno con titoli più elevati in valore rispetto ai produttori non storici che si presentano a far domanda per la prima volta.

Tabella 1 – Agricoltore attivo

Tabella 2 – Spacchettamento dei pagamenti diretti

Strettamente legato al pagamento di base c’è la seconda componente, in ordine di importanza, dei pagamenti diretti: il pagamento verde o greening. Tale pagamento viene erogato a chi ha i nuovi titoli assegnati e chiede il pagamento base. Il pagamento verde è anch’esso differenziato azienda per azienda in quanto proporzionale al pagamento base. Indicativamente risulta di valore pari a circa la metà del pagamento base. Il pagamento verde viene erogato a tutte le aziende anche se sono esentate dall’applicazione delle regole/obblighi previsti dal greening. Per la valutazione degli obblighi del greening (vedi tabella 3) bisogna far riferimento alla sola superficie a seminativo. Le superfici a colture permanenti (frutteti, vigneti, uliveti, ecc.) sono escluse dal calcolo del greening.

Tabella 3 – Greening

L’altra importante componente dei pagamenti diretti sono i pagamenti accoppiati.
L’aiuto accoppiato, per definizione, è un aiuto che viene riconosciuto a quegli agricoltori che coltivano o allevano determinate colture o razze a determinate condizioni e regole.
L’Italia ha destinato l’11% del plafond per un importo complessivo di circa 429 milioni di €.
In tabella 4 sono evidenziate le colture e gli allevamenti che beneficiano dei pagamenti accoppiati.

Tabella 4 – Pagamenti accoppiati

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