Michael Ieranò
Dall’8 dicembre 2023 è entrato in vigore l’obbligo di indicazione dei valori nutrizionali e della lista degli ingredienti, in applicazione al Regolamento Ue n. 2021/2117.
Uno degli aggiornamenti più importanti riguarda l’esenzione dall’obbligo di quanto “prodotto” (invece che “prodotto ed etichettato”), alla data dell’8 dicembre 2023.
Le novità normative si applicheranno, quindi, ai vini sfusi che dopo l’8 dicembre 2023 subiranno ulteriori lavorazioni/elaborazioni (es. vini frizzanti, vini spumanti, vini spumanti di qualità).
Per le partite in bottiglia, se all’8 dicembre il prodotto ha le caratteristiche dell’allegato VII parte 2 del Reg. UE 1308/2013, si potrà continuare, fino all’esaurimento delle scorte, ad utilizzare le vecchie etichette. Ricordiamo gli elementi obbligatori da inserire per tutti i prodotti non ricadenti nei casi di deroga prima citati:
– la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (Ue) n. 1169/2011;
– l’elenco degli ingredienti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (Ue) n. 1169/2011.
La dichiarazione nutrizionale dovrà fornire le informazioni relative al potere calorifico dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
Per gli ingredienti utilizzati sarà necessario prestare attenzione all’indicazione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.
Le nuove regole dovranno fare i conti con le problematiche riguardanti lo spazio disponibile in etichetta, al fianco delle altre informazioni obbligatorie già presenti.
Pertanto l’Unione europea ha previsto la possibilità di avvalersi di mezzi elettronici per adempiere agli obblighi previsti. Anche, e soprattutto, mediante l’inserimento di QR Code che rimandino direttamente alle informazioni.
La dichiarazione nutrizionale da indicare obbligatoriamente sull’imballaggio o sull’etichetta potrà, infatti, limitarsi al valore energetico dei vini.
Per quanto riguarda invece la lista degli ingredienti, sarà obbligatorio inserire nelle etichette esclusivamente gli allergeni utilizzati (“contiene solfiti…”).
Aggiornamenti anche per ciò che concerne i documenti di trasporto: per i prodotti sfusi andranno indicate tutte le informazioni obbligatorie riguardo ai valori nutrizionali e lista ingredienti, anche tramite schede di dettaglio allegate; per i vini imbottigliati/confezionati sarà necessario soddisfare i requisiti in etichetta, quindi, senza ulteriori aggiunte nei DDT/MVV; per i vini importati sarà sufficiente la lista degli ingredienti.
Gli elementi obbligatori andranno indicati anche nei cartelli sui vasi vinari, per tutti i prodotti che non godranno della deroga precedentemente indicata, con tutte le informazioni che ricadranno anche in etichetta.
Concludendo, ci occupiamo della parte sanzionatoria per chi non rispetterà le nuove disposizioni; sarà applicato l’art. 74 del Testo Unico del Vino L.238/16 per ogni singola violazione o omissione riscontrata.