Gli agriturismi riaprono: ecco le disposizioni

Salvatore Agresta

I servizi di ristorazione, comprese le attività agrituristiche, secondo le disposizioni scattate il 19 maggio, sono possibili con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari previsti (dalle ore 5 alle ore 23 fino al 6 giugno, dal 7 fino alle ore 24 mentre dal 21 è abolito il limite di orario).

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati.

Per consumo di alimenti al tavolo all’aperto si intende:

area senza alcuna copertura o coperta tramite ombrelloni; dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile /apribile, totalmente aperti; strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l’ingombro costituito dai sostegni); portici e porticati, analogamente al punto precedente; strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati.
In queste strutture possono essere utilizzati riscaldatori, stufe, altri strumenti di regolazione della temperatura.

Consumazione al banco

La consumazione sul posto, in piedi, è possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall’esterno del locale (es. sulla porta o finestra) o posto integralmente all’esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando la mascherina, è possibile da parte dei clienti ritirare direttamente gli alimenti e le bevande per poi consumarle nei tavoli disponibili all’esterno.
Non è ammessa la consumazione al banco all’interno dei locali o in spazi non definibili “all’aperto”.
È consentito il servizio al tavolo da parte del personale.
Disposizione dei tavoli: i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi.

Modalità di somministrazione alimenti a buffet

È possibile esclusivamente la somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità di servirsi autonomamente da parte dei clienti, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e dell’utilizzo della mascherina. La modalità self-service è consentita esclusivamente per somministrazione di prodotti confezionati in monodose.

Misure anti-Covid: questo il calendario delle riaperture

Da mercoledì 19 maggio: consumo con tavoli all’aperto fino alle 23.00.
Dal 1° giugno: consumo con tavoli anche al chiuso fino alle 23.00; consentito il consumo al banco.
Dal 7 giugno: consumo nei locali fino alle 24.00.
Dal 21 giugno: è abolito il limite di orario.
Resta in vigore la disposizione che prevede il numero massimo di 4 persone per tavolo se non conviventi. Nel caso siano tutti conviventi, non sono previsti particolari limiti. Nell’organizzare il servizio a cena è opportuno ricordare che il cliente è tenuto al rispetto del limite di orario agli spostamenti, che corrisponde allo stesso orario di chiusura dei locali, pertanto è presumibile che il cliente debba lasciare il locale prima del suddetto orario per far rientro a casa.
Dal 15 giugno saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”. Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso.
Gli aggiornamenti sulle modalità di svolgimento delle attività, sono pubblicati siti del Governo https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone e della Regione Emilia Romagna https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

Nel Decreto Sostegni bis c’è un capitolo per il settore agrituristico

Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti ed ha l’obiettivo di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia, quali le imprese agrituristiche. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 15 miliardi di euro.
La misura si articola su tre componenti:

  • la replica del precedente intervento previsto dal primo Decreto “Sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite Iva con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  • una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

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