Ridotte le imposte per impianti fotovoltaici, celle frigorifere e alcuni fabbricati agricoli

Maggio 2016

Lo prevedono le nuove disposizioni per la determinazione della rendita catastale: domande entro il 15 giugno

Per effetto della Legge di stabilità 2016, dal 1° gennaio di quest’anno sono state modificate le modalità di stima della rendita per diverse categorie catastali. La nuova normativa prevede che nella valutazione estimativa non si tenga conto di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

I soggetti titolari di unità immobiliari già accatastate possono presentare una richiesta di variazione della rendita catastale che, inoltrata entro il 15 giugno 2016, avrà effetto retroattivo sulle imposte (Imu, Tasi, ecc) al 1° gennaio 2016. Se la richiesta verrà presentata oltre questa data, la nuova rendita sarà rilevata dall’1 gennaio del prossimo anno.

Per capire l’importanza di questa disposizione riportiamo di seguito alcuni esempi con i quali si indicano gli elementi che devono rientrare nel calcolo della nuova rendita catastale, applicando il principio della stima diretta da effettuare secondo l’ordinaria apprezzabilità del mercato.

Impianto fotovoltaico accatastato come D/1 o D10

Sono esclusi dalla stima diretta i pannelli fotovoltaici, gli inverter e i sistemi di ancoraggio al suolo o alle costruzioni.

Sono invece inclusi nella stima: il suolo (impianti a terra) e gli elementi strutturali ove è posato l’impianto (su edifici), i locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione (cabine), le sistemazioni varie, quali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.

Sono escluse dalla modifica normativa le installazioni in cui i pannelli costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle costruzioni.

Restano invariati i criteri – Circ. Ag.Entrate n.36/E del 19 dicembre 2013 – per essere esonerati dall’accatastamento degli impianti fotovoltaici:

– gli impianti a terra risultano esenti quando il volume dell’intera area occupata dall’impianto fotovoltaico (comprensiva degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) è inferiore a 150 mc.

– agli impianti su edifici è richiesto l’accatastamento se incrementa il valore o la rendita catastale dell’unità immobiliare (u.i) di una percentuale superiore al 15%.

Non sussiste obbligo di dichiarazione in catasto qualora sia soddisfatto almeno uno dei presenti requisiti: potenza impianto non superiore a 3 kW per (u.i) servita; potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle u.i. le cui parti comuni sono servite dall’impianto.

Alla luce di questo, gli impianti fotovoltaici che sono stati oggetto di accatastamento secondo la normativa precedente, con le nuove disposizioni potrebbero esserne totalmente esonerati.

Centrali a biogas

I cosiddetti digestori sono inclusi nella stima laddove sono costituiti da vasche realizzate in calcestruzzo o in metallo, con copertura fissa o mobile, che costituiscono strutture di non agevole rimozione, pena la loro distruzione e/o alterazione significativa.

Sono esclusi dalla stima diretta tutti i macchinari, attrezzature e gli impianti, annessi alle vasche sopradette, che assolvono alle funzioni tipiche delle diverse fasi del processo produttivo di biogas.

Impianti frigoriferi

Assume rilevanza catastale lo spazio che la cella frigorifera occupa, allorquando essa stessa costituisce una costruzione o parte integrante di una costruzione più ampia; al contempo sono da escludere dalla stima gli impianti di refrigerazione (es. motori) ad essa connessi.

Non hanno rilevanza catastale le celle frigorifere costituite da semplici cabine poste all’interno di un fabbricato, potendo di norma essere rimosse senza alterazione o distruzione delle stesse.

Silos

Sono da includere nella stima diretta le strutture – realizzate con qualunque materiale – immobilizzate al suolo mediante qualunque mezzo di unione, destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti finiti o semilavorati. Di contro, non sono oggetto di stima catastale i silos presenti negli impianti di miscelazione, così come i silos che possono essere agevolmente rimossi.

Cosa fare per procedere correttamente alla revisione della rendita catastale

Innanzitutto è necessario accertarsi di essere in regola con l’accatastamento in base alla normativa precedente, quindi verificare, attraverso la documentazione a disposizione, in che misura l’elemento oggetto di variazione incide sulla rendita catastale – per gli impianti fotovoltaici la riduzione della rendita catastale può arrivare anche all’80%. Chiariti questi aspetti è necessario rivolgersi a un professionista, il quale, dopo aver eseguito una nuova perizia estimativa, dovrà presentare in Catasto una pratica di aggiornamento delle rendita catastale.

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